Art. 5 — Presidente

Il presidente e' nominato con decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarieta' sociale, tra soggetti dotati di elevata e comprovata professionalita' nel settore dell'infanzia. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito dal vicepresidente di cui all'articolo 7. Il presidente ha la rappresentanza del Centro di documentazione e analisi e compie tutti gli atti che rientrano tra i compiti del Centro di documentazione e analisi, di cui all'articolo 3, sulla base del programma e delle priorita' definiti annualmente dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia. Il presidente convoca il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 6, ne redige l'ordine del giorno e lo presiede.

Testo vigente dal 23 luglio 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;103~art5 · fonte del testo