Art. 5 — Contenimento della spesa
Le spese complessive per la Commissione sono ridotte del trenta per cento rispetto a quelle sostenute nel 2005 con particolare riferimento alle spese per esperti e consulenti e per missioni. Per l'anno 2006 la riduzione prevista dall'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla data di entrata in vigore del decreto.
Testo vigente dal 20 luglio 2007
