Disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione del funzionamento dei teatri e degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attivita' culturali. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalita' giuridica di diritto privato, che operano nel settore dei beni e delle attivita' culturali, vigilati o comunque sovvenzionati dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, ivi inclusi i teatri stabili di iniziativa pubblica e i relativi circuiti e associazioni, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 8 e 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e la misura della riduzione dei consumi intermedi di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dall'anno 2014, e' pari all'8 per cento. All'onere pari a 4 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Testo vigente dal 9 agosto 2013

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-08;91~art10 · fonte del testo