Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Testo vigente dal 9 dicembre 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-12-09;181~art13 · fonte del testo