I servizi di formazione in materia di prevenzione incendi resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, su richiesta di soggetti pubblici o privati, a seguito della stipula di apposite convenzioni, sono erogati con le stesse modalita' e condizioni stabilite dall'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 17 della legge 10 agosto 2000, n. 246.

Testo vigente dal 1 giugno 2005

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urn:nir:stato:decreto.legge:2005-03-31;45~art7bis · fonte del testo