Art. 47 — Riduzione importo "opere d'arte" per i grandi edifici - modifiche alla legge n. 717/1949

[1]All'articolo 1, della legge 29 luglio 1949, n.717, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici devono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte, una quota della spesa totale prevista nel progetto non inferiore alle seguenti percentuali: - due per cento per gli importi pari o superiori ad un milione di euro ed inferiore a cinque milioni di euro; - un per cento per gli importi pari o superiori ad cinque milioni di euro ed inferiore a venti milioni; - 0,5 per cento per gli importi pari o superiori a venti milioni di euro." b)

[2]il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di edilizia residenziale pubblica, sia di uso civile che militare, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una spesa non superiore a un milione di euro." Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli edifici pubblici per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sia stato pubblicato il bando per la realizzazione dell'opera d'arte relativa all'edificio.

Testo vigente dal 24 gennaio 2012

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art47 · fonte del testo