Art. 18 — Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati

Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola "dipendenti" sono aggiunte le parole "o collaboratori" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalita' di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.".

Testo vigente dal 24 gennaio 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1~art18 · fonte del testo