Nell'articolo 406, comma 5-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: "nell'articolo 51, comma 3-bis" sono inserite le seguenti: "e nell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 7-bis". Nell'articolo 407, comma 2, lettera a), dopo il numero 7, e' aggiunto il seguente: "7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale;".

Testo vigente dal 24 novembre 2000

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urn:nir:stato:decreto.legge:2000-11-24;341~art3 · fonte del testo