Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso. Esecuzione della sentenza della Corte di giustizia resa in data 24 maggio 2007 nella causa C-394/05. Procedura di infrazione n. 2003/2204

Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 1, comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 5, commi 1 e 3, » sono aggiunte le seguenti: «all'articolo 5, comma 15,»;
  • b)all'articolo 5:
  • 1)al comma 3 dopo le parole: «di cui al comma 2,» sono inserite le seguenti: «e, ove sia tecnicamente fattibile, i pezzi usati allo stato di rifiuto, derivanti dalle riparazioni dei veicoli, ad eccezione di quelli per cui e' previsto dalla legge un consorzio obbligatorio di raccolta,»;
  • 2)al comma 15 le parole: «ad un operatore autorizzato alla raccolta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera u),» sono sostituite dalle seguenti: «ad un centro di raccolta di cui all'articolo 5, comma 3.»;
  • c)all'articolo 10, comma 1, le parole: «concordate con i gestori degli impianti» sono sostituite dalle seguenti: «richieste dai gestori degli impianti».

Testo vigente dal 9 aprile 2008

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urn:nir:stato:decreto.legge:2008-04-08;59~art7 · fonte del testo