All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo il comma 361 e' inserito il seguente: "361.1. Le risorse di cui al comma 354 sono destinate anche al finanziamento agevolato di investimenti in ricerca e innovazione tecnologica, effettuati da imprese agricole, forestali e agroalimentari, che partecipano ad un contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo contratto di rete". 2. Fatti salvi i limiti previsti dall'ordinamento europeo, le imprese agricole, forestali e agroalimentari organizzate con il contratto di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, per le finalita' proprie del medesimo contratto di rete, a parita' delle altre condizioni stabilite da ciascun documento di programmazione, acquisiscono priorita' nell'accesso ai finanziamenti previsti dalle misure dei programmi di sviluppo rurale regionali e nazionali relativi alla programmazione 2014-2020

Testo vigente dal 21 agosto 2014

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urn:nir:stato:decreto.legge:2014-06-24;91~art6bis · fonte del testo