Art. 49-quinquies — Misure finanziarie urgenti per gli enti locali

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 243-bis, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora, in caso di inizio mandato, la delibera di cui al presente comma risulti gia' presentata dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, e non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'articolo 243-quater, comma 3, l'amministrazione in carica ha facolta' di rimodulare il piano di riequilibrio, presentando la relativa delibera nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione della relazione di cui all'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149";
  • b)all'articolo 243-quater, comma 2, le parole: "la sottocommissione di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "la commissione di cui all'articolo 155"

Testo vigente dal 21 agosto 2013

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-06-21;69~art49quinquies · fonte del testo