Art. 5-ter — Strutture logistiche della Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno

Per consentire una piu' adeguata organizzazione strumentale, finalizzata all'accrescimento della capacita' operativa, anche nel settore della difesa civile, il Ministero dell'interno e' autorizzato a varare, nei limiti delle risorse di cui al comma 2, un piano straordinario di interventi per la manutenzione straordinaria degli edifici sede delle attivita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' delle strutture afferenti alla difesa civile. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire 27 miliardi per il 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 11 novembre 2001

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urn:nir:stato:decreto.legge:2001-09-07;343~art5ter · fonte del testo