All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente: "La ritenuta sulle vincite corrisposte dalle case da gioco autorizzate e' compresa nell'imposta sugli spettacoli di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640". L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli prevista al numero 8 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' elevata al 10 per cento. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1997. Non si procede al recupero di somme dovute a norma dei commi primo e secondo dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ne' si fa luogo al rimborso di quelle gia' corrisposte. 5. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e' aggiunto il seguente comma: "Quando gli enti pubblici gestiscono direttamente le case da gioco l'imponibile come sopra determinato e' assoggettato a imposta nella misura del 5% per cento"

Testo vigente dal 2 marzo 1997

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urn:nir:stato:decreto.legge:1996-12-31;669~art10ter · fonte del testo