Art. 9-bis — Disposizioni in materia di sanzioni per assegni senza clausola di non trasferibilità

All'articolo 63 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Fermo quanto previsto dal comma 1, per le violazioni di cui all'articolo 49, comma 5, relative a importi inferiori a 30.000 euro, l'entita' della sanzione minima e' pari al 10 per cento dell'importo trasferito in violazione della predetta disposizione. La disposizione di cui al presente comma si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravita' della violazione, accertate ai sensi dell'articolo 67". 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art9bis · fonte del testo