Art. 26-bis — Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art26bis · fonte del testo