Art. 9 — Contributi alle farmacie pubbliche in materia di tessera sanitaria

All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma 13 e' aggiunto il seguente: "13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto anche alle farmacie pubbliche con le modalita' indicate dallo stesso comma. Al relativo onere, valutato in euro 400.000,00 per l'anno 2005, si provvede utilizzando le risorse di cui al comma 12.".

Testo vigente dal 29 novembre 2004

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urn:nir:stato:decreto.legge:2004-11-29;282~art9 · fonte del testo