1. Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e' sostituito dal seguente: "Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma e' riconosciuto altresi' per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi ne' destini a finalita' estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo"

Testo vigente dal 24 giugno 2017

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2017-04-24;50~art12bis · fonte del testo