In considerazione del perdurare dell'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dall'11 al 17 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 86 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2. All'articolo 3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, le parole: «da marzo a agosto» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a settembre». Per le finalita' di cui al primo periodo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 33 del 2026, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, e' incrementata di 16 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 2.

Testo vigente dal 10 settembre 2026

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urn:nir:stato:decreto.legge:2026-09-10;157~art1 · fonte del testo