Art. 4 — Riduzione dell'aliquota della cedolare secca per contratti a canone concordato

All'articolo 3, comma 2, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, le parole "e' ridotta al 19 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "e' ridotta al 15 per cento". Le disposizioni del comma 1 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.

Testo vigente dal 31 agosto 2013

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.legge:2013-08-31;102~art4 · fonte del testo