Art. 4-quinquies — Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo

All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024".

Testo vigente dal 6 luglio 2023

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urn:nir:stato:decreto.legge:2023-05-10;51~art4quinquies · fonte del testo