Art. 5-sexies — Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi

A valere sulle maggiori entrate recate dal presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

Testo vigente dal 23 febbraio 2003

Corte di cassazione

4 massime che riguardano l’art. 5-sexies, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2002-12-24;282~art5sexies · fonte del testo