Le disposizioni contenute nella legge 8 novembre 1956, n. 1826, sono estese:

  • a)agli ufficiali ai sottufficiali, ali appuntati ed alle guardie e di pubblica, sicurezza, gia' appartenenti alla soppressa milizia portuaria, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 217;
  • b)agli appuntati ed alle guardie di pubblica sicurezza gia' appartenenti al soppresso Corpo di polizia dell'Africa italiana.

Testo vigente dal 18 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1963-02-27;225~art1 · fonte del testo