Al primo comma dell'articolo 33 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, le parole "cinque scrutatori" sono sostituite dalle seguenti: "un segretario e cinque scrutatori". Il secondo comma dello stesso articolo e' sostituito dal seguente: "Nel caso in cui il segretario non sia presente all'atto dell'insediamento del seggio o ne sia mancata la designazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 41 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361".

Testo vigente dal 11 aprile 1984

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1984-04-09;61~art10 · fonte del testo