Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:

  • a)quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano piu' candidati con il medesimo cognome, il voto e' nullo e non e' conteggiato;
  • b)quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato e' attribuito il voto se l'indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato;
  • c)quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sara' attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a). Sono nulle le schede che:
  • a)non hanno le caratteristiche di cui all'articolo 10;
  • b)sono compilate, anche in parte, con l'uso della dattilografia;
  • c)contengono segni diversi dall'espressione di voto;
  • d)consentono comunque di riconoscere l'elettore. E' nullo, limitatamente ai voti eccedenti, il voto espresso in violazione del limite determinato a norma dell'articolo 4, comma 1, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda. E' nullo il voto in favore di un avvocato espresso in difformita' dall'articolo 10, comma 5, se i voti complessivamente espressi in favore di un genere superano il limite di due terzi indicato nella tabella A allegata alla presente legge limitatamente ai voti espressi in eccedenza per il genere piu' rappresentato, a partire da quello indicato per ultimo sulla scheda.

Testo vigente dal 20 luglio 2017

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-07-12;113~art14 · fonte del testo