La Cassa per il credito alle imprese artigiane e' autorizzata ad effettuare con gli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, le operazioni previste dall'articolo 34 lettere a) e b) della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, relative al finanziamento di crediti nascenti dalle operazioni di cui alla lettera a) del precedente articolo 15.

Testo vigente dal 27 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-05-24;227~art31 · fonte del testo