I premi di assicurazione e riassicurazione relativi alle operazioni ammesse alla garanzia sono esenti dalla imposta sulle assicurazioni stabilita dai regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3281, e disposizioni successive. Sono parimenti esenti dalla suddetta imposta i premi percepiti dalle imprese di assicurazione di cui all'articolo 1, sulle eccedenze da esse assicurate al di sopra della percentuale ammessa alla garanzia statale, esclusa in ogni caso la quota a carico dell'esportatore prevista dall'articolo 5, e sempreche' l'assicurazione sia stipulata su tipi di polizza approvati dal Comitato di cui all'articolo 9). Sono inoltre esenti dalle imposte di bollo e di registro nonche' dalla formalita' della registrazione tutti i con tratti di assicurazione, le polizze, le quietanze, le ricevute e gli altri atti compilati in dipendenza delle operazioni concernenti i rischi coperti dalla garanzia statale.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art39 · fonte del testo