A valere sullo disponibilita' del Fondo, su richiesta del Ministero del tesoro, possono essere fatte anticipazioni allia gestione assicurativa statale di cui all'articolo 1 della presente legge per effettuare il pagamento di indennizzi per crediti assicurati ai termini dei titoli I e III della stesa legge e da recuperare ai sensi dell'articolo 7.

Testo vigente dal 28 luglio 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-07-05;635~art26 · fonte del testo