Art. 13 — Sanzioni penali

All'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale, dopo le parole: "o all'esercizio di un culto", sono inserite le seguenti: "o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici". All'articolo 639 del codice penale, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Se il fatto e' commesso su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, si applica la pena della reclusione fino a un anno o della multa fino a lire due milioni e si procede d'ufficio". All'articolo 67, secondo comma, della legge 1 giugno 1939, n. 1089, dopo le parole: "di cui agli articoli 45 e 47" sono inserite le seguenti: "ovvero sia commesso su cose mobili di cui all'articolo 1, di proprieta' pubblica o oggetto di notifica, da parte di persona diversa dal proprietario".

Testo vigente dal 17 ottobre 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-10-08;352~art13 · fonte del testo