I sacerdoti di cui all'articolo 24 comunicano annualmente all'istituto diocesano per il sostentamento del clero:

  • a)la remunerazione che, secondo le norme stabilite dal Vescovo diocesano, sentito il Consiglio presbiterale, ricevono dagli enti ecclesiastici presso i quali esercitano il ministero;
  • b)gli stipendi eventualmente ad essi corrisposti da altri soggetti.

Testo vigente dal 3 giugno 1985

Corte di cassazione

2 massime che riguardano l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi le 2 massime nel Massimario

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urn:nir:stato:legge:1985-05-20;222~art33 · fonte del testo