Semplificazione della procedura di designazione e nomina dei rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie 1. Al fine di potenziare l'attivita' di controllo, i rappresentanti del Ministero dell'universita' e della ricerca nei collegi dei revisori dei conti delle universita', delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, dei consorzi universitari e interuniversitari e delle fondazioni universitarie sono scelti tra gli iscritti in un elenco tenuto dal predetto Ministero, in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico e stabiliti, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca. In sede di prima applicazione, nelle more dell'adozione del suddetto decreto, sono designati e nominati i soggetti che svolgono funzioni dirigenziali presso il predetto Ministero nonche' i dipendenti del Ministero che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ricoprono incarichi di componente presso i collegi di cui al presente comma. Sono fatte salve le designazioni e le nomine del Ministero dell'universita' e della ricerca effettuate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 3 dicembre 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-12-02;182~art56 · fonte del testo