La diffida di cui all'articolo 7 e' effettuata per quanto riguarda i soggetti indicati nell'articolo 12, secondo i casi, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal sindaco o dal presidente dell'amministrazione locale interessata i quali, constatata l'inadempienza, ne danno notizia, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o nell'albo comunale o provinciale. Si applicano le disposizioni degli articoli 8 e 9.

Testo vigente dal 16 luglio 1982

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Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1982-07-05;441~art14 · fonte del testo