Al comma 4 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tali interventi finanziari non si applicano le norme vigenti in materia di tracciabilita' dei pagamenti e di fatturazione elettronica».

Testo vigente dal 6 febbraio 2018

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2018-01-11;6~art19 · fonte del testo