La malattia diabetica priva di complicanze invalidanti non costituisce motivo ostativo al rilascio del certificato di idoneita' fisica per la iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado, per lo svolgimento di attivita' sportive a carattere non agonistico e per l'accesso ai posti di lavoro pubblico e privato, salvo i casi per i quali si richiedano specifici, particolari requisiti attitudinali. Il certificato di idoneita' fisica per lo svolgimento di attivita' sportive agonistiche viene rilasciato previa presentazione di una certificazione del medico diabetologo curante o del medico responsabile dei servizi di cui all'articolo 5, attestante lo stato di malattia diabetica compensata nonche' la condizione ottimale di autocontrollo e di terapia da parte del soggetto diabetico. Il Ministro della sanita', sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, indica, con proprio decreto, altre forme morbose alle quali sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

Testo vigente dal 26 marzo 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-03-16;115~art8 · fonte del testo