E' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 1.040 miliardi da trasferire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per le finalita' e con le procedure di cui all'articolo 18, primo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Tale spesa si intende a titolo di acconto sulle assegnazioni che per lo stesso anno 1986 saranno destinate ai predetti enti per l'attuazione del piano agricolo nazionale e del piano per la forestazione. Le disponibilita' finanziarie della sezione speciale del fondo interbancario di garanzia di cui agli articoli 20 e 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, sono incrementate di lire 20 miliardi. Per gli interventi creditizi di cui all'articolo 12 della legge 10 agosto 1981, n. 423, e' autorizzata per l'anno 1986 la spesa di lire 15 miliardi. Per l'anno 1986 e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 18 miliardi al fondo bieticolo nazionale. E' altresi' autorizzata la spesa di lire 27 miliardi per la concessione di aiuti contributivi di riconversione a favore delle cooperative agricole e loro consorzi di valorizzazione di prodotti agricoli, che per effetto di provvedimenti comunitari restrittivi abbiano dovuto sospendere o ridurre l'attivita' di trasformazione. La disposizione dell'articolo 18, settimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, e' prorogata per gli anni 1986, 1987 e 1988. Il concorso nel pagamento degli interessi e' stabilito nella misura di 6 punti percentuali, nel limite massimo di lire 100 miliardi per ciascun anno. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sono fusi in un unico organo, avente natura di ente pubblico economico, l'Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola (IRVAM) e l'Istituto di tecnica e propaganda agraria (ITPA). Al suddetto nuovo ente e' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 5 miliardi. Gli stanziamenti di cui ai precedenti commi sono iscritti per l'anno 1986 nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Anche per l'anno 1986 si applicano le disposizioni di cui al penultimo comma dell'articolo 18 della legge 22 dicembre 1984, n. 887, che si intendono estese agli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 430.

Testo vigente dal 28 febbraio 1986

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 64/1987

    Questione infondata
    2 marzo 1987

    La legge finanziaria puo` concorrere a determinare e comunque sicuramente riflette finalita` di politica economica generale, tanto che essa ha il compito di adeguare le entrate e le uscite del bilancio dello Stato, delle aziende autonome e degli enti pubblici collegati alla finanza statale, "agli obiettivi di politica economica" cui si ispirano il bilancio pluriennale e annuale: non e` quindi improprio l'uso di tale legge per l'emanazione di una normativa che dispone finanziamenti, per di piu` in materia di particolare rilevanza economica e sociale (con sicuri riflessi sul bilancio dello Stato) anche se essa individui competenze e delinei procedimenti volti all'attuazione della manovra finanziaria e, sotto questo profilo possa esporsi a censure dirette a tutela dell'autonomia regionale. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 8, commi decimo e undicesimo, e 17 comma primo, lett.b) - recte lett. a) - L. 22 dicembre 1984, n. 887, nonche` degli artt. 6, comma diciannovesimo, 10, commi diciassettesimo e diciottesimo, 12, comma quarto, e 15 stessa L. n. 41 del 1986, promosse in riferimento agli artt. 97 e 81, comma terzo, Cost., in relazione all'art. 11, legge 5 agosto 1978, n. 468, sotto i profili dell'irragionevolezza e dell'incongruita` di tali norme e dell'asserito uso improprio della legge finanziaria).

    Art. 8 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) · Art. 17 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1985) · Art. 6 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986) · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1986-02-28;41~art12 · fonte del testo