Alla lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia".

Testo vigente dal 24 novembre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-11-24;340~art20 · fonte del testo