In esito alla classificazione di tutti i concorrenti dichiarati idonei ai sensi dell'articolo 9, la Commissione forma la graduatoria e dichiara vincitori i primi classificati entro il numero dei posti messi a concorso. La graduatoria e' trasmessa al Consiglio superiore, accompagnata da una relazione motivata. Copia di essa e', a cura della Commissione esaminatrice, inviata al Ministro per la grazia e giustizia, che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino ufficiale. Il Consiglio superiore, quando non vi riscontra violazione di legge, approva la graduatoria a norma degli articoli 12 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Testo vigente dal 8 gennaio 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-01-04;1~art11 · fonte del testo