Le cooperative sociali che rispettino le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, sono considerate, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice, cooperative a mutualita' prevalente. Le cooperative agricole che esercitano le attivita' di cui all'articolo 2135 del codice sono considerate cooperative a mutualita' prevalente se soddisfano le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 2513 del codice. Le piccole societa' cooperative costituite ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266, nel termine previsto all'articolo 223-duodecies del codice devono trasformarsi nella societa' cooperativa disciplinata dall'articolo 2522 del codice.

Testo vigente dal 1 gennaio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;318~art111septies · fonte del testo