Art. 33 — Informazione sulle condizioni applicabili al rapporto di lavoro: criteri di delega

L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/533/CEE sara' informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

  • a)individuare i mezzi di informazione attraverso i quali il datore di lavoro e' tenuto a portare a conoscenza del lavoratore nonche', in conformita' alle norme dei contratti collettivi, delle organizzazioni sindacali, in forma scritta, gli elementi minimi del rapporto di lavoro, prevedendo apposite e idonee forme di semplificazione, per i rapporti occasionali o particolari, principalmente nell'ambito dell'artigianato, dell'agricoltura e delle piccole imprese;
  • b)prevedere che al lavoratore invitato a svolgere il suo lavoro fuori del territorio nazionale siano preventivamente consegnati documenti informativi integrati degli elementi di conoscenza supplementari di cui all'articolo 4 della direttiva;
  • c)prevedere adeguate forme di tutela dei diritti assicurati al lavoratore dalla direttiva.

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art33 · fonte del testo