Art. 29 — Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri

Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e suc- cessive modificazioni e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".

Testo vigente dal 20 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142~art29 · fonte del testo