Al fine di diffondere la conoscenza delle disposizioni della presente legge, il Ministro per la solidarieta' sociale e' autorizzato a predisporre, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, apposite campagne informative, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati allo scopo.

Testo vigente dal 13 marzo 2000

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-03-08;53~art2 · fonte del testo