Finalita' Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tutelano e sostengono la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 9 della Costituzione, anche attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore come custode dell'ambiente e del territorio, che concorre alla protezione del territorio stesso dagli effetti dell'abbandono delle attivita' agricole nonche' dello svuotamento dei piccoli insediamenti urbani e dei centri rurali e dal rischio idrogeologico.

Testo vigente dal 14 marzo 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-02-28;24~art1 · fonte del testo