Art. 1 — Aumento delle dotazioni organiche di alcune tabelle del personale postelegrafonico

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, possono essere apportate una volta sola, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle dotazioni organiche delle tabelle XIV, XIX e XXI dell'articolo 115 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e della tabella XV dell'articolo 125 dello stesso decreto aumenti fino ad un massimo del quattro per cento.

Testo vigente dal 12 novembre 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-10-27;674~art1 · fonte del testo