All'articolo 1, comma 13, della legge 28 marzo 1997, n. 86, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, la parola: "1998" e' sostituita dalla seguente: "2000". All'articolo 1, comma 14, della legge 28 marzo 1997, n. 86, le parole da: "le cui risultanze vengono riassunte e coordinate" fino alla fine del comma sono soppresse. L'articolo 2 del decreto-legge 19 dicembre 1997, n. 438, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1998, n. 26, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. - 1. Le disponibilita' assegnate all'unita' previsionale di base 12.1.2.2 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, non ancor a impegnate alla chiusura dell'esercizio finanziario 1998, possono esserlo, per gli stessi fini, nell'esercizio finanziario successivo".

Testo vigente dal 5 marzo 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-02-18;45~art3 · fonte del testo