Art. 1-bis — Misure per l'incremento dell'operatività e della funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Al fine di assicurare la pronta operativita', la funzionalita' e l'efficienza del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco anche in relazione all'esigenza di rafforzare il sistema di lotta attiva contro gli incendi boschivi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di formazione della procedura concorsuale per l'accesso al ruolo dei capi squadra e capi reparto con decorrenza dal 1° gennaio 2020, per un numero di posti corrispondente a quelli vacanti al 31 dicembre 2019, e' ridotta, in via eccezionale, a cinque settimane. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 230.718, si provvede a valere sulle disponibilita' degli stanziamenti di bilancio del Ministero dell'interno a legislazione vigente.

Testo vigente dal 9 novembre 2021

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urn:nir:stato:decreto.legge:2021-09-08;120~art1bis · fonte del testo