Entro il 31 ottobre 1997 il Governo comunica al Parlamento il piano degli interventi, nei limiti delle risorse disponibili, necessari al completamento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, e relativi alle reti di distribuzione nel territorio dell'obiettivo n. 1, di cui al regolamento (CEE) n. 2052/1988, e successive modificazioni, non incluse nei programmi precedenti o i cui progetti non siano stati ancora approvati.

Testo vigente dal 7 aprile 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1998-03-31;73~art7 · fonte del testo