Art. 11 — Modifica all'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164

Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, e' sostituito dai seguenti: "E' consentito successivamente per i mosti e per i vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione piu' elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purche' le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia territorialmente piu' estesa rispetto a quella di provenienza".

Testo vigente dal 17 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:2001-03-27;122~art11 · fonte del testo