Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 30 dicembre 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-12-22;411~art2 · fonte del testo