Gli espropri di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e quelli resi necessari per l'attuazione del piano di sviluppo di cui al primo comma dell'articolo 8 della predetta legge, sono effettuati con le modalita' e le procedure stabilite dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.

Testo vigente dal 28 marzo 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-03-23;93~art3 · fonte del testo