All'articolo 191 del codice civile, dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purche' omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati e' comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione».

Testo vigente dal 11 maggio 2015

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2015-05-06;55~art2 · fonte del testo