Art. 8 — Scomputo delle imposte pagate in sede di accertamento

All'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente: " L'imposta personale pagata dal soggetto erogante a titolo definitivo a seguito di accertamento e' scomputata dall'imposta dovuta dal percipiente il medesimo reddito ".

Testo vigente dal 17 maggio 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-05-13;133~art8 · fonte del testo